
Ridenominati i codici tributo per la rivalutazione dei beni d’impresa: RisoluzioneCon Risoluzione 26 aprile 2016, n. 30, l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a ridenominare i codici tributo “1811” e “1813“ per il versamento, tramite Mod. F24, delle imposte sostitutive dovute per la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni e per l’affrancamento del saldo di rivalutazione. Tale possibilità è stata reintrodotta dall’art. 1, commi da 889 a 897, Legge 28 dicembre 2015, n. 208.
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Beni culturali anche per l’assolvimento delle imposte di successione, RisoluzioneCon Risoluzione 21 aprile 2016, n. 28, l’Agenzia delle Entrate ha rinominato il codice tributo “6836”. |
Licenziamento illegittimo se la motivazione è la mera invalidità del lavoratoreIn materia di licenziamento, la Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 8248 del 26 aprile 2016, ha dichiarato illegittimo il licenziamento intimato al lavoratore dopo l’accertamento dell’invalidità dello stesso, se non si riscontrano altre motivazioni a sostegno dell’atto deciso dal datore di lavoro. |
Cassazione: nullo il licenziamento del dirigente se la contestazione è genericaCon la Sentenza n. 8246 del 26 aprile 2016 la Cassazione afferma la nullità del licenziamento del dirigente, quando la contestazione degli addebiti non è ben motivata e circostanziata. |
Niente licenziamento per mancata tempestività della contestazioneSecondo la Corte di Cassazione va annullata con rinvio la sentenza di merito che ritiene legittimo il licenziamento disciplinare nei confronti del rappresentante che non si è recato dal cliente, in quanto l’ulteriore addebito costituisce l’ultima frazione di un’unica condotta integrante il medesimo inadempimento, dopo l’annullamento della precedente sanzione. |
Detenzione sostituibile con pena pecuniaria per l’omesso versamento contributivo oltre i 10.000 euroCon la Sentenza n. 17103 del 26 aprile 2016 la Corte di Cassazione è intervenuta in merito alla mutuabilità della pena detentiva breve in quella pecuniaria, in caso di omissione contributiva per importi oltre i 10.000 euro. |





