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ANCORA POCHE ORE PER RINNOVARE I CONTRATTI A TERMINE SENZA CAUSALE. L’ASCOM RICORDA LA SCADENZA DEL 31 OTTOBRE

La scadenza è ormai alle porte.
Mancano infatti più o meno 48 ore alla fine del regime transitorio del decreto lavoro, la cui scadenza è fissata al 31 ottobre: in questo scampolo temporale i datori dovranno compiere scelte importanti per usare bene la flessibilità offerta dalla “finestra” aperta dal legislatore con la legge di conversione.
“Diciamo subito – spiegano al servizio amministrazione del personale dell’Ascom Confcommercio – che rientrano nel regime transitorio sia i contratti che al 14 luglio erano in corso tra le parti, sia i rapporti nati e conclusi prima del 14 luglio”. 
Per chiarezza va detto che i contratti rientranti nel regime transitorio possono godere della proroga sino a un massimo di cinque volte (invece che quattro, come prevede la riforma), e sino alla durata massima di 36 mesi (invece che 12, come ha stabilito il decreto lavoro) senza la necessità di apporre causali. Un effetto analogo si produce per i contratti a scopo di somministrazione, che possono essere prorogati secondo la disciplina del Ccnl di settore (sei proroghe per ciascun rapporto, la cui durata massima è di 36 mesi). 
“Facciamo il caso – continuano all’Ascom – che un contratto a termine sia stato stipulato lo scorso 1° marzo e che la scadenza fosse fissata al 30 settembre. Dunque era già in corso al 14 luglio e, quindi, può essere prorogato sino a un massimo di cinque volte, senza indicazione delle causali e fino alla durata massima di 36 mesi a patto che la proroga venga stipulata entro il 31 ottobre”.
Un vero e proprio spartiacque dunque il 31 di questo mese, data entro la quale i rinnovi contrattuali restano soggetti alle vecchie regole anche se producono effetti ben oltre questa data.
“Potrà sembrare iniquo – aggiungono al servizio amministrazione del personale dell’Ascom – ma è così”.
E per meglio spiegare il concetto aggiungono un altro esempio.
“Il rinnovo di un contratto scaduto lo scorso 30 settembre e che è durato 20 mesi può avere una durata massima di 16 mesi e, se sottoscritto entro il 31 ottobre, non richiede la causale; se invece le parti decideranno solo a novembre di rinnovare l’intesa, i mesi residui utilizzabili saranno soltanto quattro, e servirà la causale”.
Dunque, se si vuole usufruire ancora delle vecchie regole, non bisogna perdere tempo.

Padova 29 ottobre 2018

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