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NUOVO OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DAL 25 LUGLIO 2019 BANCA DATI GAS FLUORURATI E APPARECCHIATURE CONTENENTI GAS FLUORURATI

Il DPR 146/2018, rinominato per semplicità Decreto F-Gas, è una normativa che ha l’obiettivo di regolare e disciplinare l’utilizzo dei gas fluorurati a effetto serra venduti e utilizzati sul territorio italiano, ed è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 gennaio 2019. 
Il nuovo regolamento è entrato in vigore il 24 gennaio 2019. 
Individua le autorità competenti ed istituisce la nuova Banca Dati F-Gas, per la raccolta e la conservazione delle informazioni relative alle vendite di gas fluorurati a effetto serra e delle apparecchiature che contengono tali gas, nonché alle attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento di dette apparecchiature.
Il nuovo regolamento estende il campo di applicazione della norma ridefinendo quali sono le persone e le imprese soggette ad obbligo di certificazione e secondo quali attività. 
Viene altresì implementato il Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate (istituito con il DPR n. 43/2012), che assicura a tutti i soggetti, la pubblicità delle informazioni sulle attività disciplinate dal decreto, nonché la trasparenza delle attività medesime. 
In questo modo viene disciplinato l’adeguamento del sistema di certificazione istituito con il D.P.R. n. 43/2012, ed in particolare le procedure per: 
– l’accreditamento degli organismi di valutazione della conformità per le attività disciplinate dal Regolamento e dai relativi regolamenti europei di esecuzione; 
– la designazione degli organismi di certificazione delle persone fisiche e delle imprese; 
– la certificazione l’attestazione e l’iscrizione al Registro telematico nazionale per le persone fisiche e per le imprese; 
– il rilascio di esenzioni e deroghe all’obbligo di certificazione per le persone fisiche; 
– il riconoscimento dei certificati delle persone fisiche e delle imprese rilasciati in un altro Stato membro.
Dal 25 Luglio 2019 le imprese che forniscono gas fluorurati ad effetto serra, dovranno comunicare telematicamente: a) i numeri dei certificati delle imprese acquirenti o, laddove le imprese non siano soggette ad obbligo di certificazione, i numeri dei certificati o degli attestati delle persone fisiche; b) le quantità e la tipologia di gas fluorurati a effetto serra vendute.
Dal 25 Luglio 2019 le imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate, dovranno comunicare telematicamente: a) tipologia di apparecchiatura; b) numero e data della fattura o dello scontrino di vendita; c) anagrafica dell’acquirente; d) dichiarazione dell’acquirente recante l’impegno che l’installazione sarà effettuata da un’impresa certificata.

Per informazioni rivolgersi al numero 049 8209777 – 724 o scrivere a davide.gomiero@ascompd.com o sindacale@ascompd.com

Approfondimenti
D.P.R. 146/2018

Padova 5 luglio 2019

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