
Sgravio IVA per cessioni a viaggiatori extra UE, le regole: principio di dirittoCon Principio di diritto 2 dicembre 2019, n. 25, l’Agenzia delle Entrate ha riepilogato le caratteristiche da rispettare per beneficiare dello sgravio da IVA ex art. 38-quater, D.P.R. n. 633/1972, per cessioni di beni di importo superiore a 154,94 euro (IVA inclusa), da trasportare nei bagagli personali dei viaggiatori domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea. · i cessionari siano domiciliati o residenti in Paesi extra UE e non soggetti passivi d’imposta; · i beni devono essere destinati all’uso personale e familiare, di soglia non inferiore ad euro 154,94 da verificare sul valore della fattura; · la cessione deve essere documentata tramite sistema OTELLO con fattura elettronica, senza pagamento dell’IVA, oppure con pagamento e successivo rimborso da parte del cedente ove sia fornita prova di uscita del bene dall’UE. Il valore aggregato di diversi beni rileva ai fini del superamento dell’importo di 154,94 euro, IVA inclusa, soltanto se tutti i beni sono fatturati da un singolo venditore ad un singolo cliente. Non è ammessa la possibilità di beneficiare della disciplina di cui al citato articolo 38-quater in riferimento a prestazioni di servizi. |
Reintegrato il sindacalista licenziato per aver criticato l’azienda a mezzo stampaIl sindacalista licenziato per aver rilasciato alla stampa nazionale alcune dichiarazioni critiche nei confronti della propria azienda, deve essere reintegrato e risarcito se ha rispettato la continenza sostanziale e formale. Nullo perché ritorsivo il provvedimento espulsivo che si fonda su un motivo – danno all’immagine dell’azienda – risultato insussistente. |
Fondo Esattoriale INPS: nuova domanda telematica TFR e relative anticipazioniL’INPS ha pubblicato sul sito istituzionale il nuovo servizio di invio delle domande telematiche di prestazioni di capitale, TFR e relative anticipazioni, a carico del Fondo Esattoriale. |
Infortunio sul lavoro: condannati amministratori delegati e azienda se tollerano prassi rischioseIn caso di infortunio ad un dipendente dovuto a prassi rischiose nelle lavorazioni che gli amministratori delegati e la società tollerano, i primi rispondono per lesione colposa aggravata dal mancato rispetto delle norme antinfortunistiche, mentre per la Spa scatta la responsabilità amministrativa di cui al D.Lgs n. 231/2001 qualora abbia tratto vantaggio dal ciclo produttivo maggiormente snello e rapido. |





