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Sono in vigore su tutto il territorio nazionale le nuove disposizioni contenute nel provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, finalizzate a prevenire e contrastare l’ulteriore trasmissione del virus COVID-2019, nell’attuale situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall’Organizzazione mondiale della sanità. Rimangono ferme le disposizioni contenute nel precedente decreto del 1° marzo 2020, precedentemente comunicate, come ad esempio, lo svolgimento delle attività di ristorazione e bar, a condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e che, tenendo conto delle dimensioni dei locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro

A QUESTO LINK IL CARTELLO DA ESPORRE NEI LOCALI

Viene però fatta salva l’applicazione anche delle nuove misure, ove più restrittive.

Le disposizioni del nuovo decreto producono effetto fino al 3 aprile 2020, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure.

Di seguito, le disposizioni di interesse per le imprese:

–       deve essere differita a data successiva al 3 aprile 2020 ogni attività convegnistica o congressuale;

–       sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

–       sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; nei comuni diversi da quelli della zona rossa, resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché degli allenamenti di atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

–       sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado fino al 3 aprile 2020 (non più fino al 15 marzo 2020);

–       per la durata dello stato di emergenza (fino al 31 luglio 2020) la modalità di lavoro agile (cosiddetto smart working) può essere applicata dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, su tutto il territorio nazionale, anche in assenza dei previsti accordi individuali. L’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro – finalizzata all’assolvimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei confronti dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) – può essere resa in via telematica anche ricorrendo alla documentazione disponibile sul sito dell’INAIL. ;

–       è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

–       i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie presso gli esercizi commerciali, : (cartello misure igieniche)

a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;

b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;

c) evitare abbracci e strette di mano;

d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;

e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);

f) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;

g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;

l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;

m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate;

–       chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente il 4 marzo 2020, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato e abbia sostato nei comuni di cui alla cosiddetta zona rossa, deve comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico o pediatra, al fine di accertare la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario.

Si ricorda che il decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 stabilisce che il mancato rispetto delle misure di contenimento adottate dalle autorità competenti è punito ai sensi dell’articolo 650 del Codice penale (arresto fino a tre mesi o ammenda fino a euro 206).

A QUESTO LINK IL CARTELLO CON LE MISURE DI PREVENZIONE DA ESPORRE NEI LOCALI .

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