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SALDI ESTIVI IN PARTENZA: DAL 4 LUGLIO MA L’ASCOM DENUNCIA L’AVVIO “SOTTERRANEO” SOPRATTUTTO DI ALCUNE GRANDI REALTA’ IN PADOVA E PROVINCIA
C’è una catena con un punto vendita nella cintura di Padova che è addirittura recidiva, nel senso che ormai lo fa ad ogni avvio di saldi.
“Dichiara la “chiusura definitiva” – commenta il presidente di Federmoda Ascom Padova, Franco Pasqualetti – salvo poi continuare regolarmente l’attività. Nel frattempo, però, ha anticipato i saldi e accalappiato i clienti. Decisamente scorretta”
Ovviamente non è l’unico esempio, anzi, situazioni di questo tipo, col perdurare della crisi, si sono estese con modalità e tempistiche le più diverse.
“E’ logico: tutti vogliamo offrire ai nostri clienti i prodotti migliori a prezzi competitivi – continua Pasqualetti – perciò facciamo affidamento sui saldi. Ma fino alla data d’inizio ufficiale sarebbe bene che tutti rispettassero le regole. Tutti stiamo soffrendo per la crisi e per i consumi che non decollano per cui evitiamo di farci del male da soli”.
I “furbetti” che pubblicizzano sconti o addirittura effettuano vendite promozionali (anche via internet), che sono illegali nei 30 giorni che precedono i saldi, non si comportano certo correttamente verso i colleghi.
“Tutti soffriamo la crisi – aggiunge Pasqualetti – ma tutti dobbiamo anche rispettare le norme”.
Sia come sia, i saldi ufficiali partono comunque il prossimo sabato 4 luglio, per concludersi a fine agosto. Due mesi quindi di occasioni di acquisto per i consumatori alla ricerca di capi di abbigliamento, ma non solo, a prezzi convenienti.

“L’Ascom – aggiunge il presidente dell’associazione, Patrizio Bertin – è consapevole sia della situazione di crisi nella quale versano tanti negozi (il che pur se non giustifica di sicuro non consente di condannare a priori), sia della disparità che la legge, di fatto, viene a realizzare: la semplice multa, senza la pena accessoria della chiusura in caso di violazione delle norme, è pesantissima per il piccolo negozio e trascurabile per la grande catena. Così finisce che quest’ultima, in barba alla legge, se ne frega sia delle norme che delle multe, incassa in anticipo e fa concorrenza sleale”.

Al netto di tutto questo restano i saldi “regolari” che prevedono semplici regole da rispettare per la loro corretta gestione: sui cartellini degli articoli vanno indicati prezzo iniziale, percentuale di sconto e prezzo finale; non è più necessario comunicare al Comune la data di inizio e di fine dei saldi; va invece fatta comunicazione per l’esposizione dei cartelli che reclamizzano i saldi in vetrina solo nel caso in cui questi superino il mezzo metro quadrato per vetrina: nel qual caso si deve pagare l’imposta sulla pubblicità.

Di seguito le principali regole da seguire per una corretta gestione dei saldi.

 

SALDI ESTIVI 2015: PRINCIPALI REGOLE

• Come da Deliberazione G. R. Veneto n. 1105 del 28/06/2013, la data dei saldi estivi 2015 in Veneto è fissata per il giorno SABATO 4 LUGLIO 2015.
• Si raccomanda vivamente agli operatori di attenersi scrupolosamente a quanto prescritto dalla normativa prevista per le vendite di fine stagione e di evitare comunque qualsiasi comportamento che possa ingenerare disorientamento o confusione nel consumatore relativamente ai prezzi esposti.
• Si ricorda che non è più prevista la preventiva comunicazione al Comune di competenza prima dell’inizio dei saldi.
• Va invece effettuata la comunicazione per l’esposizione dei cartelli reclamizzanti i saldi in vetrina ma solo nel caso in cui questi superino il mezzo metro quadrato per vetrina. In tal caso è dovuta l’imposta sulla pubblicità.
• Le condizioni favorevoli di acquisto prospettate al consumatore attraverso il messaggio pubblicitario devono essere reali ed effettive.
• I prodotti esposti per la vendita nelle vetrine esterne o all’ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell’esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l’uso di un cartello o con altre idonee modalità; quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l’uso di un unico cartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l’obbligo di indicazione del prezzo deve essere osservato per tutte le merci esposte al pubblico.
• I dati da esporre nei cartellini sono:
a) il prezzo normale (quello originario);
b) la percentuale (x %) di sconto sul prezzo normale di vendita;
c) il prezzo finale di vendita (quello scontato).
• In caso di mancanza di conformità del bene al contratto (difetti o mancata corrispondenza rispetto alle caratteristiche descritte prima della vendita) il cliente ha diritto, ai sensi del D.Lgs. n.24/2002:
a) al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione (a scelta, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro);
b) ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto (se la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose; se il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione entro un congruo termine; se la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata hanno arrecato notevoli inconvenienti al consumatore).
• Fatta eccezione per i casi di mancata conformità del prodotto, la merce acquistata – in qualsiasi periodo dell’anno, e non solo durante le vendite di fine stagione o “saldi” – non è, da un punto di vista legale, “soggetta a cambio”, nel senso che l’acquirente non ha alcun diritto, riconosciuto dalla legge, alla sostituzione della merce. Al di là dello “stretto diritto”, si auspica, comunque, l’uso della massima disponibilità e cortesia nei confronti del cliente.
• Si ricorda che la violazione delle disposizioni in materia di saldi comporta, ai sensi delll’art. 22 del D.L. n. 114/1998, sanzioni amministrative da 516,46 a 3.098,74 euro.

 

Padova 19 giugno 2015

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