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IL PRESIDENTE DEGLI AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO DELL’ASCOM CONFCOMMERCIO DI PADOVA, CARLO TREVISAN: “IMPORTANTI NOVITA’ A TUTELA DEI NOSTRI ASSOCIATI”

Arrivano novità dall’accordo che regola i rapporti tra aziende ed agenti e rappresentanti di commercio.
Firmato la settimana scorsa il nuovo accordo economico collettivo nei settori industria e cooperazione prevede alcune importanti variazioni in almeno cinque punti del complesso capitolato che regola i rapporti tra le parti.
“Si tratta – spiega Carlo Trevisan, presidente degli agenti e rappresentanti che fanno capo all’Ascom Fnaarc Confcommercio di Padova – di punti estremamente qualificanti perché provvedono a modificare questioni importanti nel rapporto tra rappresentato e rappresentante e sui quali ci siamo battuti con grande determinazione nell’interesse dei nostri associati”.
Vediamole allora queste novità.
Variazioni di zona. Nel momento in cui la variazione determina il 15% di perdita di provvigione, questa diventa “sensibile” (e dunque soggetta a particolare vincoli) e lo diventano anche le variazioni minime se queste raggiungono il 15% nell’arco di 18 o 24 mesi (a seconda se si tratti di agente pluri o monomandatari).
Diritti e doveri delle parti. Le proposte d’ordine, ai fini del diritto alla maturazione della provvigione, si intendono accettate se non rifiutate entro 30 giorni. In precedenza la finestra temporale era di 60 giorni.
Liquidazione delle provvigioni. Se i pagamenti delle provvigioni vengono effettuati dopo 15 giorni dalla data stabilita, all’agente o rappresentante vanno riconosciuti gli interessi di mora.
Indennità meritocratica. L’agente che abbia apportato un sensibile incremento della clientela o del giro d’affari ne ha diritto così come ne ha diritto, anche dopo la cessazione del rapporto, se ha portato sostanziali vantaggi all’azienda rappresentata. Ovviamente l’indennità è dovuta nel caso la stessa risulti superiore alla somma tra fondo indennità risoluzione rapporto e indennità suppletiva di clientela.
Gravidanza e puerperio. L’agente donna ha facoltà di richiedere alla mandante un periodo di sospensione dell’attività fino a 12 mesi durante i quali l’azienda non può recedere dal contratto. L’accordo precedente limitava ad 8 mesi il periodo di sospensione.

 

Padova,  20 agosto 2014

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