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COMPENSAZIONE DI CREDITI TRAMITE I MODELLI F24

Crediti di importo non superiore a 5.000 euro

I crediti di importo non superiore a 5.000 euro, analogamente a quanto previsto per i crediti IVA, potranno continuare ad essere utilizzati in compensazione liberamente. Non sarà necessaria l’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi e il loro utilizzo potrà essere già effettuato dal 1° gennaio successivo rispetto all’anno in cui è sorto il credito.

Non sarà così necessario, neppure in futuro, presentare preventivamente la dichiarazione dei redditi e attendere il decimo giorno successivo a quello di presentazione del modello dichiarativo.

In buona sostanza la disciplina della compensazione “orizzontale” è rimasta immutata per i crediti IVA, IRPEF, IRES e IRAP, fino a 5.000 euro.

Crediti di importo superiore a 5.000 euro

Se la compensazione supera il limite annuale di 5.000 euro, l’operazione può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, che dovrà essere vistata da un Caf o da un professionista.

È dunque necessaria la presentazione preventiva del modello dichiarativo e attendere ancora i 10 giorni successivi.

I nuovi limiti non sono applicabili alle compensazioni dei crediti effettuate dai sostituti di imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti come, ad esempio, i rimborsi da modello 730 e il bonus 80 euro.

Qualsiasi sia l’importo il modello F24 va presentato esclusivamente tramite i canali messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate.

ISA e utilizzo in compensazione dei crediti fiscali

Il contribuente che ottiene dalla compilazione e dall’elaborazione degli Isa un risultato almeno pari a 8, viene considerato “contribuente virtuoso” e ottiene la semplificazione della possibilità di utilizzare in compensazione i crediti fiscali senza l’obbligo della certificazione del credito da parte di un Caf o di un professionista.

Per l’IVA viene concessa la possibilità di compensazione entro il limite di euro 50.000 senza l’apposizione del visto di conformità.

Per le imposte dirette e per l’Irap il limite diminuisce a 20.000.

Rimane naturalmente il vincolo dell’utilizzo post presentazione dichiarazione.

Padova 23 gennaio 2020

 

 

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