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La mancata registrazione nei termini dei contratti preliminari di compravendita immobiliare può essere sanata mediante il ravvedimento operoso.

L’obbligo di registrazione dei contratti preliminari di compravendita immobiliare, nei 20 giorni dalla loro sottoscrizione, deriva dal combinato disposto dell’art.2 comma 1 lettera a) del DPR 131/86 e dell’articolo 10 della parte prima della Tariffa allegata. L’imposta di registro dovuta risulta essere: • un importo fisso di € 200,00 a prescindere dagli importi indicati nel preliminare, • un ulteriore importo proporzionale rispettivamente dello 0,5% o del 3% in caso di somme date a titolo di caparra confirmatoria oppure di acconti non assoggettati ad IVA. 

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RAVVEDIMENTO OPEROSO – CLICCA QUI

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