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Chiarimenti sul super ticket per i SUV: Circolare |
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L’Agenzia delle Entrate, con Circolare 8 novembre 2011, n. 49, chiarisce che sono soggetti al pagamento del super ticket, introdotto dall’art. 23, comma 7, D.L. n. 98/20 11, i veicoli con potenza superiore a 225 kilowatt che risultano iscritti nel PRA dal 6 luglio 2011. Diversamente beneficiano dell’esenzione: i veicoli storici, le auto della Presidenza della Repubblica e in dotazione ai corpi armati dello Stato. i “veicoli per il trasporto promiscuo di persone consegnati, per la rivendita, alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei medesimi in quanto per tali veicoli opera il regime di interruzione dell’obbligo di corrispondere la tassa automobilistica (art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953.)”. Viene inoltre ricordato che i pagamenti dovranno essere effettuati tramite “F24 – Versamenti con elementi identificativi”, utilizzando il codice tributo 3364, entro il 10 novembre per i veicoli iscritti al 6 luglio 2011, o entro il 31 gennaio 2012 per quelli iscritti in data successiva. |
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Concorso del commercialista nel reato: Cassazione |
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Con Sentenza 18 ottobre 2011, n. 39239 la Corte di Cassazione ha stabilito che, in merito al reato di evasione fiscale, è legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisc a per equivalente nei confronti del commercialista che ha concorso nella fattispecie criminosa. In particolare, la Corte ha chiarito che, avendo la confisca ex art. 322-ter del Codice Penale natura sanzionatoria, tutti i concorrenti nel reato, compreso il commercialista, sono corresponsabili della realizzazione del profit to. Si conferma, dunque, quell’orientamento secondo il quale il professionista, per evitare di essere coinvolto in reati penali tributari, deve osservare sempre la diligenza richiesta dalla normativa e di conseguenza deve verificare la correttezza delle in formazioni rese dal cliente. |
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Fondo previdenza clero secolare e ministri di culto: aggiornati i contributi |
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L’INPS, con la Circolare n. 143 dell’8 novembre 2011, comunica gli importi dei contributi dovuti, a titolo di conguaglio per gli anni 2010 e 2011, dagli iscritti al Fond o di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica. Facendo riferimento al Decreto Interministeriale del 13 maggio 2011, pubblicato in G.U. n. 156 del 7 luglio 2011, che fissava in 1.581,72 euro annuali il contributo dovuto a partire dal 1° gennaio 2010, l’INPS precisa che detto importo è provvisoriamente confermato anche per gli anni 2011, 2012 e 2013, finché non sarà emanato un nuovo decreto. Inoltre, precisa che l’importo dovuto a titolo di conguaglio rispetto a quanto già versato (1.570,74 euro annuali) è pari a 10,98 euro annua li (1,83 bimestrale e 0,92 mensile) per gli anni 2010 e 2011. Tale importo andrà versato sul conto corrente postale n. 86941549 intestato a INPS sede di Terni – contributi pensionistici Fondo Clero, e fino al 31/03/2012 non sono previsti aggrav i per interessi. La contribuzione riferita al 2012, invece, deve essere adeguata ai nuovi importi fin dalla prima scadenza. |
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Per essere considerati associati in partecipazione non basta partecipare agli utili |
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La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 23167 dell’8 novembre 2011, ha chiarito i limiti di ammissibilità del contratto di associazione in partecipazione rispetto al contratto di lavoro dipendente. Nello specifico, la Suprema Corte ha sottolineato che il requisito essenziale affinché si possa parlare di associato in partecipazione e non di lavoratore dipendente, risiede nel fatto che il soggetto dovrà realmente concorrere alla gestione dell’azienda ed al conseguente rischio d’impresa. In definitiva la semplice formalizzazione con un contratto tra privati in cui si stabilisce la ripartizione degli utili non appare sufficiente. |
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Lavoratori domestici: consultazione on line dell’estratto contributivo |
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L’INPS, con il Messaggio n. 21009 del 7 novembre 2011, rende noto che è disponibile sul sito internet www.inps.it, nella sezione “Servizi online – Al servizio del cittadino – Autenticazione con PIN/Autenticazione con CNS – Servizi rapporto di lavoro domestico – Estratto contributivo” il nuovo servizio di consultazione dell’estratto contributivo dei lavoratori domestici. In particolare, l’Istituto precisa che il servizio mette a disposizione l’elenco dei rapporti di lavoro sia attivi che cessati, relativi agli ultimi cinque anni, dai quali il datore di lavoro può selezionare il rapporto per il quale visualizzare l’estratt o conto. |
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Fondo di solidarietà delle imprese del Credito: l’INPS spiega le prestazioni |
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L’INPS, nella Circolare n. 144 dell’8 novembre 2011, comunica che, per l’anno 2011, il contributo addizionale al Fondo di solidarietà delle imprese del Credito, è dovuto nella misura dell’1%. Tale contributo finanzia le prestazioni (anticipate dal datore di lavoro) erogate dal predetto Fondo in favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell’orario di lavoro o da sospensioni temporanee dell’attiv ità lavorativa, per il tramite dell’INPS. Per quanto attiene alle modalità di compilazione del flusso UNIEMENS in caso di erogazione dell’assegno ordinario per il sostegno al reddito, l’Istituto chiarisce: “Il datore di lavoro avrà cura di compilare gli elementi ‘Settimana’, ‘Giorno’ e ‘DifferenzeAccredito’, inserendo nei campi ‘CodiceEvento’ e ‘CodiceEventoGiorn’ dei tre elementi citati il codice di nuova istituzione “ASO”. All’interno dell’elemento ‘ EventoGiorn’, si avrà cura di inserire nell’elemento ‘NumOreEvento’ il numero di ore di riduzione di orario (7,5 in caso di giornata interamente non lavorata). Nell’elemento ‘Giorno’ andrà altresì indicato nell’apposito elemento ‘NumApprovazioneASOCred’, l’identificativo dell’approvazione che sarà comunicato a cura della competente struttura territoriale.” |





